Atto Costitutivo Associazione Centopassi
Il giorno Ventisette Maggio Duemilasette (27/05/2007) in Località Granara, frazione di Branzone, nel Comune di Valmozzola (PR) :
1. E' costituita tra i suddetti signori una Associazione denominata: Centopassi.
2. L'Associazione ha sede in Granara (frazione di Branzone) nel Comune di Valmozzola (Pr), presso salone sociale denominato “stalla”.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. L'Associazione è apartitica e non ha finalità di lucro.
1. E' costituita tra i suddetti signori una Associazione denominata: Centopassi.
2. L'Associazione ha sede in Granara (frazione di Branzone) nel Comune di Valmozzola (Pr), presso salone sociale denominato “stalla”.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. L'Associazione è apartitica e non ha finalità di lucro.
5. Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a) beni mobili e immobili di proprietà dell' Associazione;
b) riserve costituite con avanzi di gestione;
c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari con specifica destinazione patrimoniale.
6. L'Associazione ha una connotazione non commerciale e opera nei settori sportivo, ambientale e culturale. L’Associazione ha lo scopo di diffondere una sensibilità ecologica e sociale tra le nuove generazioni e in un’ottica di educazione lungo tutto l’arco della vita.
Al fine di perseguire le suddette finalità l'Associazione potrà: organizzare attività educative, ambientali e sportive non competitive; partecipare ad altri circoli, associazioni o enti aventi scopi analoghi; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.
7. L'Associazione sarà regolata dalle norme contenute nello "Statuto" composto di numero ventotto (28) articoli, che a questo atto si allega sotto la lettera "A", debitamente sottoscritto.
8. A comporre il Consiglio Direttivo per il primo mandato, vengono nominati i signori:
Del Genio Giovanni , presidente
Magnani Chiara, vicepresidente
Guazzoni David Angelo Fausto, segretario
Sampaoli Giorgia, cassiera
Statuto Associazione Centopassi
TITOLO I: Disposizioni generali
Art. 1. - E' costituita con sede legale a Granara (Frazione di Branzone, Comune di Valmozzola, Provincia di Parma) una associazione denominata “Centopassi”.
Art. 2. - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, non persegue finalità di lucro ed è apartitica.
Art. 3. - La durata dell'Associazione è indeterminata.
Art. 4. - L'Associazione Centopassi ha lo scopo di promuovere un approccio di vita ecologico e una partecipazione sociale attiva. Obiettivo dell’Associazione è quello di promuovere esperienze formative centrate sul concetto di “avventura educativa”, quale mezzo per rafforzare l’identità personale e per avvicinarsi, conoscere, rispettare, difendere la natura e l'ambiente nella sua stretta interrelazione con il contesto sociale. L’Associazione si propone quindi di educare a stili di vita semplici, in cui i rapporti umani siano più diretti e collaborativi. Inoltre, l’Associazione vuole favorire l’accettazione della diversità (culturale, etnica, religiosa, di genere) come valore fondante di una comunità solidale e diffondere i principi di cooperazione e di sostenibilità espressi dal programma Agenda 21. L’Associazione sostiene un’idea di convivenza sociale, di cittadinanza attiva e inclusiva che sono essenziali pilastri nel processo di costituzione e consolidamento dell’Unione europea. Centopassi promuove altresì la conoscenza dei Villaggi ecologici quali esempi concreti di risposta integrata al problema sociale e ambientale.
Art. 5. Gli scopi di cui all’art.4 vengono perseguiti attraverso differenti attività, di cui si elencano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:a) Campi estivi per bambini e ragazzib) Laboratori per scuole e gruppic) Attività di escursionismo e alpinismod) Manifestazioni sportive non competitive.e) Campi di volontariato internazionalef) Corsi di formazione per adultig ) Incontri e manifestazioni culturalih) Pubblicazione del sito associativo e di altri strumenti informativi
Art. 6. - Le quote associative non sono trasferibili o rimborsabili in nessun caso.
Art. 7. - La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera.
Art. 8. - Gli organi dell'Associazione sono:a) l'assemblea dei soci;b) il consiglio direttivo;c) eventuale ulteriore organo di coordinamento previsto e regolamentato dal Regolamento associativo.
TITOLO II: I Soci
Art. 9. - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si suddividono in:
a) soci ordinari: persone fisiche maggiorenni che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliano partecipare all’attività dell’Associazione;
b) soci giovanili: persone fisiche minori di età che partecipano alle attività educative dell’Associazione;
c) soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Art. 10. - Per essere ammessi a socio ordinario è necessario presentare la domanda di iscrizione controfirmata da tre soci al consiglio direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
a) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e numero di un documento di identità;
b) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
c) pagare la quota sociale.
Art. 11. - Il consiglio direttivo delibera sull’ammissione dei nuovi soci e provvede a darne comunicazione agli interessati e all’assemblea.
Art. 12. - I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni prese dagli organi sociali;
b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'Associazione e ad ogni altro socio.Le espulsioni e radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 13. - Tutte le attività educative con minori hanno uno responsabile, nominato dal consiglio direttivo, che sovrintende e coordina la specifica attività per cui è stato nominato. Tale funzione di nomina può essere eventualmente delegata ad altro organo di coordinamento previsto dal Regolamento.
Art. 14. - I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature ed a partecipare alle attività dell'Associazione. Tutti i soci possono partecipare alle assemblee, ma il diritto di voto è concesso solo ai soci maggiori di età.Tutti i soci, salvo quelli onorari, devono corrispondere la quota associativa annuale, nella misura che è determinata dall’assemblea. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente per morosità.
TITOLO III: L'assemblea dei soci
Art. 15. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio per provvedere e per deliberare sul rendiconto gestionale dell’associazione, e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci attraverso un avviso affisso almeno 15 giorni prima della data prevista per l’assemblea nella bacheca della sede sociale o reso noto con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni ed efficaci.
Art. 16. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta.In prima convocazione, per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione non può essere fissata nello stesso giorno di convocazione della prima. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 17. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio, purché non sia un consigliere.
Art. 18. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i membri del consiglio direttivo presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Art. 19. - Le assemblee straordinarie sono convocate su richiesta del consiglio direttivo ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un terzo dei soci. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza (fisica o mediante delega), sia in prima che in seconda convocazione, di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto ed il consenso di due terzi dei voti presenti o rappresentati.
TITOLO IV: Il consiglio direttivo
Art. 20. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 4 soci, scelti tra i soci maggiorenni, come determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. La carica di presidente può essere svolta per un massimo di 2 mandati consecutivi.In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art. 21. - Il consiglio direttivo è investito delle funzioni organizzative e di rappresentanza; ha facoltà di decidere sul sostegno organizzativo alle iniziative deliberate dall’assemblea e sui criteri e le linee di sviluppo da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione, salvo sottoporre regolarmente il proprio operato all’assemblea.In particolare il consiglio:
a) delibera sull'ammissione dei soci, che è poi ratificata dall’assemblea;
b) decide sulle modalità organizzative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
c) fissa le linee di sviluppo dell’associazione, secondo le indicazioni dell’assemblea e i fini statutari, e coordina, sostiene e sovrintende tutte le attività organizzative;
d) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci sostenitori;
e) convoca le assemblee dandone pubblicità e redige i verbali assembleari.
f) prende qualunque decisione straordinaria e urgente da sottoporre successivamente agli organi associativi competenti.Le cariche associative si intendono a titolo gratuito, salvo diversa disposizione assembleare. Ai componenti del consiglio direttivo può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in ragione dello svolgimento del loro incarico.
Art. 22. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vicepresidenti, i quali in assenza del presidente ne svolgono compiti e funzioni.Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta all’anno.Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea, ma è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di due terzi dei voti presenti o rappresentati.
Art. 23. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.
Art. 24. - La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione sono conferite al presidente e, in caso di suo impedimento o assenza, al vice-presidente.
TITOLO V: Patrimonio e risorse
Art. 25. – Il patrimonio L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative e contributi degli associati;
b) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) proventi derivanti da convenzioni stipulate con enti pubblici;
f) proventi derivanti da cessioni di beni o servizi agli associati;
g) proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali e produttive di tipo marginale;
h) proventi derivanti dall’organizzazione di operazioni di raccolta pubblica di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza e per il solo scopo di celebrazioni speciali;
i) proventi da beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a) beni mobili e immobili di proprietà dell' Associazione;b) riserve costituite con avanzi di gestione;c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari con specifica destinazione patrimoniale.
Durante la vita dell’Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché dei fondi, delle riserve o del patrimonio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 26. – Esercizi sociali e bilancioGli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.Prima del 31 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.
Art. 27. - In caso di scioglimento dell'associazione, l’assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. L’eventuale patrimonio attivo netto deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 28. - Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.
soci fondatori:
Campins Candia Carlo Ernesto | |
Del Genio Giovanni | |
Martinoli Simone | |
Guazzoni David Angelo Fausto | |
Iomini Rossana | |
Magnani Chiara | |
Quagliotti Monica | |
Rossi Chiara | |
Poet Umberto | |
Sampaoli Giorgia | |
Torelli Laura | |
Tosi Chiara |
Granara, 27 maggio 2007